Codice deontologico dell’operatore in discipline bio-naturali


L’Operatore in discipline bio-naturali ricopre il ruolo di consulente nel campo del benessere e di educatore a stili di vita, abitudini alimentari, rapporti con l’ambiente e le persone, atti alla salvaguardia dello stato di benessereed alla valorizzazione delle risorse vitali.
La sua opera è imperniata sul concetto di prevenzione, sulla valorizzazione dell’equilibrio psico-fisico e sulla stimolazione delle risorse vitali dell’individuo attraverso metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali di provenienza e le loro evoluzioni nei vari contesti socio-culturali.
L’operatore in discipline bio-naturali basa la sua attività professionale sul rapporto interpersonale e sull’applicazione di discipline energetiche, olistiche, naturali e tecniche corporee. Qualora la sua formazione sia multidisciplinare, egli è in grado di scegliere la disciplina più idonea per la persona che gli si presenta.

Il codice deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che l’operatore in discipline bio-naturali deve osservare nell’esercizio della professione. La sua predisposizione e la sua revisione periodica sono di fondamentale importanza per lo sviluppo della professione.

Regole per l’esercizione della professione
Legge Regionale 1° febbraio 2005 nr.2

1. Impegno etico
L’operatore in DBN si impegna ad esercitare la sua attività secondo coscienza. Egli mantiene un comportamento giusto e leale con tutti, siano essi clienti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, evitando tutto quanto possa pregiudicare la reputazione personale e della categoria.
L’operatore in DBN è tenuto al rispetto dell’utente e della sua condizione psicofisica, e non può approfittare del rapportoprofessionale per assicurare a se o ad altri indebiti vantaggi.

2. Impegno professionale
L’operatore in DBN esercita la libera professione direttamente in persona, senza pseudonimo. In tutte le sue azioni egli deve salvaguardare la serietà e la credibilità della sua professione. L’operatore in BDN deve porre tutte le sue conoscenze e capacità al servizio della professione ed usare la massima scrupolosità nell’educare ed indirizzare le persone verso il miglioramento e la conservazione del benessere. Non scende mai a compromessi rispetto ai principi e alle regole che disciplinano la sua professione.

3. Collaborazione con i colleghi e con gli operatori
I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale.
L’operatore in BDN deve svolgere l’attività professionale che gli compete, senza sconfinare nell’ambito di pertinenza di altre professioni; o nella piena libertà del suo operato, deve essere disponibile alla collaborazione con altre figure professionali che interagiscono con l’utente su sua richiesta o con il suo consenso.

4. Segreto professionale
L’operatore in DBN è subordinato al segreto professionale e come lui i suoi collaboratori. Nei casi di collaborazione con colleghi o altri operatori, può condividere solo le informazioni strettamente necessarie al miglioramento dello stato di benessere dell’utente.

5. Rapporto con l’utente
L’operatore in DBN, nel libero esercizio della sua attività, può rifiutare le sue prestazioni se ritiene che non sussista il necessario rapporto di fiducia con il potenziale utente. Se lo ritiene opportuno, l’operatore può rilasciare una scheda informativa con i consigli per la risoluzione delle tematiche affrontate ed un resoconto delle tecniche di riequilibrio consigliate e/o attuate. L’operatore in DBN deve stimolare un atteggiamento attivo nell’utente scoraggiando quindi qualsiasi forma di dipendenza.

6. Aggiornamento professionale
L’operatore in DBN è tenuto a svolgere una costante opera di aggiornamento e perfezionamento della sua professionalità attraverso un costante confronto ed occasioni di ricerca ed approfondimento.

7. Studio professionale
I locali in cui si svolge l’attività professionale devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente.
Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle discipline esercitate.
All’interno dei locali dovranno essere esposti, e ben visibili, l’attestato che certifica la professionalità dell’operatore stesso ed il codice deontologico.

8. Titoli e qualifiche
L’operatore in DBN rinuncia a servirsi di qualifiche o titoli accademici che non gli competono. Egli si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole.

9. Consenso informato
L’operatore in DBN è tenuto a prospettare con chiarezza agli utenti efficacia e potenzialità del trattamento, evitando di dare luogo ad aspettative ingiustificate.