La Naturopatia in Italia


Le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il progetto europeo Lannoye del 1997 invitano gli Stati membri a collaborare per istituire e riconoscere la figura del Naturopata, uniformandosi all’attitudine mondiale condivisa e sempre più spiccata di apertura alle Discipline Bio Naturali.
In questo contesto l’Italia ha assistito alla proposta di diverse leggi e provvedimenti regionali, concepiti dal Piemonte, Liguria, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, quest’ultima con una legge espressamente dedicata alla Naturopatia.

Risale già al 1996 la Proposta di Legge Berselli, Gasparri, Bono, volta al riconoscimento delle principali terapie non convenzionali, esercitate da operatori non medici, e al superamento di una logica della salute dagli schemi semplicistici di “rottura-riparazione”.

È del 2001 il Progetto di Legge Pecoraro Scanio, che sottolinea l’aspetto primario della cura, della prevenzione e del mantenimento dello stato di benessere delle professioni sanitarie non convenzionali, esercitate da operatori non medici, individuando al contempo la necessità, di fronte a un fenomeno culturale e sociale in notevole crescita, di inserire nell’ordinamento giuridico un nucleo di norme in grado di assicurare un quadro minimo di garanzie per operatori ed utenti.

Al 2003 risale, invece, la Delega al Governo per la Disciplina delle Professioni Sanitarie Non Mediche, che affida al Governo il compito di individuare i criteri per il riconoscimento delle nuove professioni, anche dietro proposta regionale, sulla base di valutazioni scientifiche del Ministero della Salute, insieme ad esperti della Conferenza Stato-Regioni, definire le sfere di attività ed eventualmente accorpare figure professionali con caratteristiche comuni. Al contempo subordina l’esercizio dell’attività sanitaria al conseguimento di un titolo di abilitazione nazionale, rilasciato dopo il superamento di un esame di Stato, salvaguardando la validità dei titoli già acquisiti. Al contempo il Disegno di Legge prevede che le Regioni, per le professioni per cui non esista un Albo professionale, istituiscano registri appositi.

Datata 2005 l’elaborazione del Progetto di Legge Lucchese, sulle discipline non convenzionali e sulla naturopatia, che intende far luce sul ruolo soprattutto educativo e preventivo della figura del Naturopata, proponendo l’istituzione di nuovi albi e l’entrata delle discipline bionaturali nelle Università.

Del 2006 è il Progetto di Legge Pellegrino-Zanella, che sottolinea l’aspetto olistico dell’approccio bio-naturale e la vocazione prevalentemente di promozione della salute e della qualità della vita, salubre e rispettosa dell’ambiente. E sempre al 2006 risale l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Progetto di Legge Mastella sul riconoscimento delle associazioni professionali, coinvolgendo un numero rilevante di nuove professioni, fra i quali i professionisti delle Discipline Bio Naturali.
Il compito di legiferare sulle nuove professioni spetta allo Stato, secondo il Decreto La Loggia del 2006, anche se si riconosce il ruolo delle Regioni di stimolazione ed ispirazione della legiferazione, in linea con l’esperienza europea ed internazionale.

È invece del 2007 il Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania.
In base al disposto di cui all’art. 26, all’elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, partecipano le autorità competenti, sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; se si tratta di professioni non regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale.
Per le professioni non regolamentate, quindi, saranno sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale, che saranno preventivamente sottoposte al vaglio del Ministero della Giustizia e del Ministero delle Politiche Comunitarie, sentito il CNEL (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Del 2013 è la Legge 4/2013 (sulle professioni non regolamentate) e a Giugno dello stesso anno viene pubblicata la Norma UNI 11491 (che definisce le competenze del Naturopata.

La Lombardia ha elaborato una specifica normativa che potete trovare qui.

Purtroppo molte persone ancora ritengono che la professione del naturopata, non essendo riconosciuta da una specifica normativa sulla naturopatia, non sia consentita dalla legge. Fortunatamente non è così.
Nell’ordinamento giuridico italiano (Articoli 4 -35 -41 della Costituzione Italiana e 2060, 2061 e 2269 del codice civile) le professioni non riconosciute da leggi specifiche sono libere, ossia ciascuno le può esercitare, senza iscrizione ad uno specifico albo. Il confine dell’esercizio della professione è costituito dai campi di competenza delle professioni tutelate da leggi statali (medico, psicologo, fisioterapista ecc.).

Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 41
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 2060 (Del lavoro)
Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali

Art. 2061 – Ordinamento delle categorie professionali
L’ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell’autorità governativa e dagli statuti delle associazioni professionali.

Articolo 2229
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.