Attuazione della legge 4/2013


Molti pensano che fatta la legge, tutto sia stato già fatto.
In realtà il lavoro comincia proprio adesso, perché si tratta di dare attuazione a quanto previsto dalla legge e di lavorare per farla evolvere ulteriormente, collegandola con il sistema di leggi già esistenti e costruendo nuove leggi a partire da quella. Da sola la legge non fa nulla: è solo la sua applicazione che produce effetti concreti e utili.

Esaminiamo gli adempimenti a cui sono tenuti tutti i Professionisti e le Associazioni:

  1. in ogni documento pubblico (carta intestata, fatture, biglietti da visita, pieghevoli, sito internet, ecc.) va obbligatoriamente citata la formula: “professione intellettuale disciplinata dalla legge n.4/2013 e non daordini e collegi”. La non osservanza di questa disposizione può essere perseguita come pubblicità fraudolenta a norma della legge sul commercio;
  2. l’assicurazione per la responsabilità civile per la legge è facoltativa, ma è indicatore importante della serietà del professionista;
  3. i professionisti sono tenuti a curare il proprio aggiornamento e a specializzare sempre più le proprie competenze professionali. Molte associazioni hanno adottato come criterio di valutazione quantitativa e qualitativa della formazione 50 Crediti Formativi annui che saranno valutati dal Comitato Scientifico dell’associazione nell’arco di tre anni (150 Crediti);
  4. l’elenco dei soci iscritti al Registro Professionale deve essere reso pubblico sul sito internet dell’associazione. Ovviamente l’iscrizione al Registro costituisce un ulteriore elemento di qualificazione professionale;
  5. le associazioni promuovono e verificano la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri soci;
  6. le associazioni devono strutturare il proprio sito internet con tutte le informazioni previste dalla legge non più solo per i soci ma anche per la clientela. Le associazioni sono rappresentanti e “garanti” della professionalità dei propri soci;
  7. le associazioni attivano un servizio/ufficio telematico per le relazioni con il pubblico. Il servizio deve essere in grado di dare informazioni in tempi rapidi sulla professione e sui professionisti nonché di raccogliere le eventuali lamentele-proteste-denunce della clientela.

Nello stesso anno è stato approvato il Decreto Legge n.13 sul sistema nazionale di certificazione delle competenzeche, che promuove la formazione permanente come diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali.
Il D.L. in particolare definisce:

  • l’apprendimento permanente
  • l’apprendimento formale
  • l’apprendimento non formale
  • l’apprendimento informale
  • la competenza professionale
  • l’individuazione e la validazione delle competenze
  • la certificazione delle competenze
  • il sistema nazionale di certificazione delle competenze

Il testo di questo D.L. adegua la legislazione italiana a quella degli altri stati europei.
Quindi il decreto si prefigge di far emergere ed accrescere il capitale umano rappresentato dalle competenze acquisite in tutti i contesti di vita.
Potranno quindi essere validate e certificate le competenze acquisite in:

  • contesti formali: scuola, università, master, specializzazioni presso scuole accreditate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR)
  • contesti non formali: esperienza di lavoro in imprese, in studi professionali, tirocini, studi svolti all’estero
  • contesti informali: formazione o attività svolta non direttamente attinente ai processi lavorativi o professionali il cui possesso risulti comprovabile ai sensi del decreto 13/2013

I soggetti abilitati ad erogare i servizi di individuazione validazione e certificazione delle competenze sono gli enti titolati, ovvero i soggetti pubblici come per esempio le università o i privati autorizzati, come le scuole accreditate MIUR, o accreditati dal pubblico titolare, come l’Amministrazione.
Il decreto specifica che le certificazioni avranno valore di atto pubblico e saranno inserite in un documento che si chiama libretto formativo del cittadino.
Nel libretto saranno contenute tutte le competenze (formali, informali, non formali) maturate da ogni individuo nella propria vita. Sarà un vero e proprio CV che renderà trasportabili tali certificazioni anche in tutti gli altri paesi UE con piena validità.
A giugno dello stesso anno è stata emanata la norma UNI 11491:2013 dal titolo Attività professionali non regolamentate – Figura professionale del Naturopata – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza. La normativa definisce i requisiti relativi all’attività professionale del Naturopata. Detti requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche identificati, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro europeo delle qualifiche (EuropeanQualifications Framework – EQF) e sono espressi in maniera tale da agevolare i processi di valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. Sono inoltre descritti i prodotti che il naturopata può consigliare, i trattamenti che può eseguire, le attrezzature e i dispositivi utilizzabili nella pratica professionale. Nella suddetta norma vengono inoltre definiti i termini e le definizioni di abilità, apprendimento formale, non formale ed informale, la definizione di competenza i consigli naturopatici, le consulenze e la convalida dell’apprendimento della figura Professionale del Naturopata. Sono altresì esplicitate la definizione di Naturopatia, Naturopata e trattamento come l’attività professionale specifica del Naturopata, nonché la formazione professionale (requisito minimo di 1500 ore) e le aree di apprendimento e le competenze tecnico professionali.