La Naturopatia in Europa


In Europa le leggi più recenti sulla naturopatia, si sono ovviamente ispirate alle linee guida OMS e a quelle europee quali la risoluzione di Lannoye-Collins; considerando la naturopatia disciplina complementare alla medicina ufficiale, e praticata da operatori non medici adeguatamente preparati. Allo stato attuale la situazione europea è la seguente:

In Germania
Esistono dal 1939 gli Heilpraktiker, assimilabili ai naturopati. La legge sull’esercizio professionale dell’arte medica senza nomina –  (legge sugli Heilpraktikerdel 17 febbraio 1939 Reichsgesetzblatt I, pag. 251), consente ad essi uno status giuridico al pari dei  medici. Esistono tuttavia restrizioni su atti medici specifici.

Nel  Regno Unito
La maggior parte dei naturopati opera in base al diritto consuetudinario, che consente a ciascuno di esercitare tutte le attività non  contemplate nel Codice. Sono state istituite associazioni professionali che hanno stabilito regole per l’esercizio della naturopatia e il  codice deontologico, e che grazie alle loro scuole contribuiscono in ampia misura a creare e a mantenere alti livelli di preparazione.  Ai naturopati è consentito firmare i certificati di malattia o di inabilità al lavoro proficuo, che il Ministero della sanità riconosce alla  stessa stregua di quelli rilasciati dai medici.

In  Belgio
È vigente la legge del 29 aprile 1999 attiva dal novembre 1999 e il decreto reale attuativo 4 luglio 2001 relativo al riconoscimento  delle organizzazioni professionali di coloro che esercitano una pratica non convenzionale o ritenuta tale nell’ambito della medicina.  Gli operatori che non sono anche medici allopatici debbono ottenere una diagnosi formulata da un medico allopatico prima di  iniziare il trattamento. Se il paziente decide di non consultare un medico allopatico prima di rivolgersi ad un operatore MNC deve  dichiararlo per iscritto.

In  Svizzera
È stato vinto un referendum popolare che consente agli operatori non medici o «terapisti complementari» l’esercizio delle  proprie competenze in ambito terapeutico. Seguendo precisi percorsi didattici è possibile quindi, per il terapista complementare, essere iscritto all’albo riconosciuto dalle casse malati.

In Ungheria
Sono vigenti il decreto governativo 40/1997 (IV 5) Korm. R. sulla medicina naturale e il decreto del Ministero del welfare 11/97 (V  28) su alcuni aspetti della pratica della medicina naturale. Questi due decreti in maniera chiara e ufficiale integrano medici allopatici  e medici non allopatici o naturopati che praticano CAM/MNC nel sistema sanitario nazionale. I decreti sono attivi dal 1º luglio 1997.

In Portogallo
È stata approvata una legge (decreto-legge 13/93 del 15 gennaio 2003), di inquadramento di base delle medicine complementari.  La legge portoghese riconosce l’esercizio delle CAM/MNC praticate da operatori non medici adeguatamente preparati.

In Spagna
La Catalogna in particolare ha approvato nel febbraio del 2007 una legge che ricalca la legge del Portogallo, e che consente  l’esercizio delle CAM ai non medici.

In Olanda
Il 9 novembre 1993, la legge Individual Health Care Professions Act, ha autorizzato gli operatori non allopatici alla pratica della  medicina complementare. La nuova legge è effettiva dal 1º dicembre 1997 ed equipara lo status legale dei praticanti MNC a quello  dei paramedici: possono praticare la medicina ad esclusione di specifici atti medici, a meno che essi non vengano praticati sotto la  supervisione di un medico allopatico.

In Norvegia
Dal 2003, è stata varata la legge 27 giugno 2003, n. 64, sulle discipline complementari, che sancisce il riconoscimento degli  operatori non medici similmente al modello anglosassone associativo. La legge norvegese pone in ogni caso un limite generale,  che consiste nel riservare il trattamento e la cura delle malattie gravi per la salute del paziente, o pericolose per la salute pubblica,  soltanto al personale facente parte del sistema sanitario pubblico.

Fonte Ufficiale: Senato Della Repubblica, XVI Legislatura – Disegno di Legge n. 2152